Risoluzione delle Crisi da sovraindebitamento.
La Dott.ssa Vera Michieletti opera attivamente per la risoluzione delle Crisi da sovraindebitamento. Lavora sia in veste di Gestore nominato dall’Organismo di composizione della Crisi, sia in veste di consulente dei debitori per l’accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ha maturato importanti esperienze nell’ambito delle diverse procedure previste dal Codice.


Composizione della crisi da sovraindebitamento
La disciplina del sovraindebitamento, prevista dal C.C.I.I. pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali.
Sono, dunque, soggetti ammissibili alla procedura:
- i consumatori
- le persone giuridiche (ditte individuali e società) non fallibili per dimensione o perché cessate da oltre un anno;
- i professionisti;
- gli imprenditori agricoli;
- le start up innovative;
- le persone fisiche garanti di società e/o ditte individuali, anche fallibili, e/o di consumatori
- Le procedure da sovraindebitamento sono:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Il concordato minore
- la liquidazione controllata
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Nei confronti dei creditori non vi è alcun vincolo relativamente alla percentuale di pagamento che può essere offerta dal debitore ed ai tempi di dilazione.
A seguito della presentazione della proposta il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore.
La proposta può prevedere che soggetti terzi conferiscano, anche solo in garanzia, redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, qualora i redditi e/o il patrimonio del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano. La ristrutturazione dei debiti del consumatore non deve essere sottoposta al voto dei creditori e i crediti che non vengono soddisfatti diventano inesigibili.

Concordato minore
Il concordato minore si basa su una proposta formulata dal debitore (che non può essere un consumatore), la quale viene sottoposta prima all’approvazione dei creditori e, una volta approvata, all’omologazione da parte del Tribunale.
La finalità del concordato minore è quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, sulla base di una proposta di sistemazione che assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta quindi di un beneficio concesso al debitore – il quale in questo modo può cercare di evitare la liquidazione controllata o le procedure esecutive individuali
La liquidazione controllata
Con la liquidazione controllata il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni mediante la nomina di un liquidatore.
A seguito della presentazione della proposta il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di liquidazione da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore.
La procedura si chiude dopo tre anni dal deposito della domanda e rientrano nel patrimonio da liquidare tutti i beni eventualmente sopravvenuti nel predetto termine di tre anni.
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